Superbonus 2020 per il fotovoltaico
Con il Decreto Rilancio, il Superbonus prevede una detrazione fiscale del 100% per gli interventi di efficienza energetica piÃđ impegnativi. Scopriamo tutte le linee guida di questo ecobonus, come usufruirne e a chi ÃĻ rivolto.
FOTOVOLTAICO Superbonus: detrazione del 110% o del 50%?
Facciamo subito una premessa: il superbonus ÃĻ per molti ma non per tutti. PerchÃĐ? PerchÃĐ installare un impianto fotovoltaico non dà automaticamente diritto allo sgravio del 110%.
Per usufruire dellâimportante detrazione, lâimpianto fotovoltaico deve essere abbinato anche a uno dei tre interventi principali previsti dal decreto, come: lâisolamento delle superfici opache degli edifici, la sostituzione dellâimpianto di riscaldamento con soluzioni piÃđ efficienti o ancora a degli interventi antisismici (In seguito li vediamo tutti nel dettaglio).
Ma niente paura! Se lâintervento non ÃĻ accompagnato ad altri lavori, si potrà sempre e comunque godere della detrazione del 50%. Inoltre, per avere diritto al Superbonus, lâabbinamento degli interventi deve migliorare lâefficienza dellâedificio di almeno due classi energetiche (o portarlo alla classe piÃđ alta possibile). Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo lâintervento rilasciato da tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.
A chi ÃĻ rivolto e termini di realizzazione
Gli interventi devono essere realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il termine ÃĻ esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp). Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche, si potrà godere anche come sconto in fattura e sarà erogato in 5 anni.
La misura si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito dâimpresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche. Il superbonus non vale solamente per i lavori eseguiti nelle abitazioni di residenza, ma anche per quelli eseguiti nelle seconde case, con lâeccezione delle abitazioni di tipo signorile (A1), ville (A8), castelli (A9). Inoltre, ogni singolo contribuente (persona fisica al di fuori dellâesercizio di attività dâimpresa, arti e professioni) potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.
Non solo fotovoltaico, câÃĻ bisogno di altri interventi
Gli interventi abbinati ammessi che possono far godere del superbonus 110%, si riferiscono a:
- Isolamento termico dellâinvolucro edilizio (superfici oblique, tetti e superfici opache verticali/orizzontali): la spesa massima ammessa ÃĻ di 50.000 ⎠per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera, 40.000 ⎠per unità immobiliare negli edifici composti da due a otto unità , 30.000 ⎠per unità immobiliare nei condomini piÃđ grandi. Inoltre, la coibentazione deve riguardare le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano lâinvolucro dellâedificio con unâincidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (almeno in classe A), pompe di calore, collettori solari, unità di micro-cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo nei comuni montani non interessati da procedure dâinfrazione Ue per la qualità dellâaria). I massimali di spesa sono pari a 20.000 euro per unità immobiliare negli edifici che hanno fino a 8 unità , 15.000 ⎠per unità immobiliare negli edifici di maggiori dimensioni, 30.000 ⎠per le abitazioni singole. Anche la sostituzione delle caldaie a biomassa in classe 5 stelle sono interessate a questo filone, ma solo per le aree non metanizzate dei comuni esclusi dalle procedure Ue dâinfrazione per la qualità dellâaria;
- Interventi antisismici, fatta eccezione per la zona sismica 4.
Fotovoltaico, tutti i massimali di spesa del SuperBonus
I limiti di spesa per usufruire del bonus al 110% in merito a fotovoltaico e batterie ÃĻ di 48.000 euro complessivi. Per i sistemi di accumulo da abbinare al FV câÃĻ poi un massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
A seconda dei casi, i tetti massimali cambiano: per le installazioni fotovoltaiche su edifici esistenti il limite ÃĻ 2.400 âŽ/kW di potenza, mentre scende a 1.600 âŽ/kW in caso di trasformazioni che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica.
Auto elettriche, ecco le colonnine di ricarica
Sempre in un contesto di riqualificazione edilizia, il superbonus viene applicato â per la prima volta â anche per le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici. Lâinstallazione di una colonnina per la ricarica di auto elettriche (o ibride plug-in) deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi suddetti trainanti.
Nessuna partita IVA per i condomÃŽni
Unâaltra novità della norma introdotta alla Camera stabilisce che lâesercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili o condomÃŽni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.
Le conseguenze di ciÃē sono molto importanti: il condominio che vuole installare un impianto FV oltre i 20 kW e fino a 200 non dovrà piÃđ aprire una Partita Iva e, soprattutto, questi impianti possono ottenere il 110% di detrazione per le spese dâinstallazione relativamente ai primi 20 kW â (che ÃĻ il limite di fatto imposto dal decreto a tutti gli altri impianti FV) e la quota restante di spesa per la potenza da 20 fino a 200 kWp puÃē accedere alla detrazione ordinaria del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.
Sgravio non cumulabile
Non ÃĻ possibile cumulare lo sgravio del 110% con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Inoltre, la detrazione ÃĻ subordinata alla cessione in favore del Gse dellâenergia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per lâautoconsumo. Non si accede dunque allo âScambio sul postoâ: per questo lâimpianto dovrà autoconsumare il piÃđ possibile oppure prevedere dei sistemi di accumulo.
Sconto in fattura e cessione del credito
Il Decreto Rilancio ha anche reintrodotto la cessione del credito e lo sconto in fattura anche per gli interventi singoli di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo che beneficiano della detrazione 50% nonchÃĐ â come già detto â abbinati agli interventi trainanti, della super detrazione 110%.
Il Contribuente avrà dunque la possibilità di scegliere tra:
- Sconto in fattura, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da questâultimo recuperato sotto forma di credito dâimposta pari alla detrazione prevista.
- Trasformazione della detrazione in credito dâimposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
Per maggiori informazioni sul Superbonus 110%, contattaci o consulta le linee guida dellâAgenzia dellâentrate!