Con il Decreto Rilancio, il Superbonus prevede una detrazione fiscale del 100% per gli interventi di efficienza energetica più impegnativi. Scopriamo tutte le linee guida di questo ecobonus, come usufruirne e a chi è rivolto.
FOTOVOLTAICO Superbonus: detrazione del 110% o del 50%?
Facciamo subito una premessa: il superbonus è per molti ma non per tutti. Perché? Perché installare un impianto fotovoltaico non dà automaticamente diritto allo sgravio del 110%.
Per usufruire dell’importante detrazione, l’impianto fotovoltaico deve essere abbinato anche a uno dei tre interventi principali previsti dal decreto, come: l’isolamento delle superfici opache degli edifici, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti o ancora a degli interventi antisismici (In seguito li vediamo tutti nel dettaglio).
Ma niente paura! Se l’intervento non è accompagnato ad altri lavori, si potrà sempre e comunque godere della detrazione del 50%. Inoltre, per avere diritto al Superbonus, l’abbinamento degli interventi deve migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche (o portarlo alla classe più alta possibile). Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.
A chi è rivolto e termini di realizzazione
Gli interventi devono essere realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp). Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche, si potrà godere anche come sconto in fattura e sarà erogato in 5 anni.
La misura si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche. Il superbonus non vale solamente per i lavori eseguiti nelle abitazioni di residenza, ma anche per quelli eseguiti nelle seconde case, con l’eccezione delle abitazioni di tipo signorile (A1), ville (A8), castelli (A9). Inoltre, ogni singolo contribuente (persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.
Non solo fotovoltaico, c’è bisogno di altri interventi
Gli interventi abbinati ammessi che possono far godere del superbonus 110%, si riferiscono a:
- Isolamento termico dell’involucro edilizio (superfici oblique, tetti e superfici opache verticali/orizzontali): la spesa massima ammessa è di 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera, 40.000 € per unità immobiliare negli edifici composti da due a otto unità, 30.000 € per unità immobiliare nei condomini più grandi. Inoltre, la coibentazione deve riguardare le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (almeno in classe A), pompe di calore, collettori solari, unità di micro-cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo nei comuni montani non interessati da procedure d’infrazione Ue per la qualità dell’aria). I massimali di spesa sono pari a 20.000 euro per unità immobiliare negli edifici che hanno fino a 8 unità, 15.000 € per unità immobiliare negli edifici di maggiori dimensioni, 30.000 € per le abitazioni singole. Anche la sostituzione delle caldaie a biomassa in classe 5 stelle sono interessate a questo filone, ma solo per le aree non metanizzate dei comuni esclusi dalle procedure Ue d’infrazione per la qualità dell’aria;
- Interventi antisismici, fatta eccezione per la zona sismica 4.
Fotovoltaico, tutti i massimali di spesa del SuperBonus
I limiti di spesa per usufruire del bonus al 110% in merito a fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro complessivi. Per i sistemi di accumulo da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
A seconda dei casi, i tetti massimali cambiano: per le installazioni fotovoltaiche su edifici esistenti il limite è 2.400 €/kW di potenza, mentre scende a 1.600 €/kW in caso di trasformazioni che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica.
Auto elettriche, ecco le colonnine di ricarica
Sempre in un contesto di riqualificazione edilizia, il superbonus viene applicato – per la prima volta – anche per le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici. L’installazione di una colonnina per la ricarica di auto elettriche (o ibride plug-in) deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi suddetti trainanti.
Nessuna partita IVA per i condomìni
Un’altra novità della norma introdotta alla Camera stabilisce che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili o condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.
Le conseguenze di ciò sono molto importanti: il condominio che vuole installare un impianto FV oltre i 20 kW e fino a 200 non dovrà più aprire una Partita Iva e, soprattutto, questi impianti possono ottenere il 110% di detrazione per le spese d’installazione relativamente ai primi 20 kW – (che è il limite di fatto imposto dal decreto a tutti gli altri impianti FV) e la quota restante di spesa per la potenza da 20 fino a 200 kWp può accedere alla detrazione ordinaria del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.
Sgravio non cumulabile
Non è possibile cumulare lo sgravio del 110% con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Inoltre, la detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo. Non si accede dunque allo “Scambio sul posto”: per questo l’impianto dovrà autoconsumare il più possibile oppure prevedere dei sistemi di accumulo.
Sconto in fattura e cessione del credito
Il Decreto Rilancio ha anche reintrodotto la cessione del credito e lo sconto in fattura anche per gli interventi singoli di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo che beneficiano della detrazione 50% nonché – come già detto – abbinati agli interventi trainanti, della super detrazione 110%.
Il Contribuente avrà dunque la possibilità di scegliere tra:
- Sconto in fattura, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione prevista.
- Trasformazione della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
Per maggiori informazioni sul Superbonus 110%, contattaci o consulta le linee guida dell’Agenzia dell’entrate!